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Guida operativa • Aggiornata

Regime forfettario

Panoramica pratica del regime fiscale agevolato per ditte individuali, professionisti ed artisti. Struttura pensata per chiarezza, stampa e lettura su mobile.

Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.

a cura di Studio Polli · Ultimo aggiornamento o verifica pagina:

AmbitoImposte dirette
Aliquote15% · 5% start‑up
Soglia€ 85.000
IVAfuori campo

Requisiti di accesso e permanenza

Possono accedere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni i cui ricavi/compensi dell’anno precedente non superano la soglia di € 85.000. Restano ferme le condizioni ordinarie di residenza, assenza di partecipazioni in società/associazioni trasparenti e mancata applicazione di regimi speciali IVA.

Nel prospetto seguente sono evidenziati i soggetti che possono aderire al regime forfettario e quelli, al contrario, che non vi possono aderire.

soggetti interessati al regime forgettario
Ingresso
  • Ricavi/compensi ≤ € 85.000 nell’anno precedente.
  • Nessun regime speciale IVA attivo.
  • Nessuna partecipazione di controllo in s.r.l. con attività riconducibile.
Permanenza
  • Restare entro € 85.000: si permane l’anno successivo.
  • Tra € 85.001 e € 100.000: uscita dall’anno successivo.
  • Oltre € 100.000: uscita immediata e IVA dal superamento.

In sintesi, quando un contribuente in regime forfettario supera i limiti di ricavi previsti (soglia ordinaria € 85.000, soglia massima € 100.000), scatta l’uscita dal regime agevolato:
maggiore di 85.000 ma fino a € 100.000, l’uscita è differita all’anno successivo;
oltre € 100.000, l’uscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA e i regimi contabili ordinari o semplificati con Iva dal momento in cui si supera la soglia.

Uscita dal regime forfettario per fasce di ricavi/compensi
Fascia ricavi/compensi Effetto Decorrenza IVA
Fino a € 85.000 Permanenza nel regime
€ 85.001 – € 100.000 Uscita differita (anno successivo) Dal 1° gennaio dell’anno successivo
Oltre € 100.000 Uscita immediata Dal momento del superamento

Aliquote e imposta sostitutiva

Il reddito imponibile si determina applicando al volume d’affari un coefficiente di redditività. Sul reddito così calcolato si applica un’imposta sostitutiva del 15%. E' possibile detrarre, prima del calcolo dell'aliquota percentuale, i contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta (Inps artigiani o commercianti, gestione separata inps, contributi obbligatori alle Casse di previdenza). Per le nuove attività con i requisiti previsti è possibile l’aliquota del 5% per i primi 5 periodi d’imposta.

L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali.Non consente detrazione di costi analitici né di IVA a credito sugli acquisti.

Coefficienti di redditività (esempi)

I coefficienti variano per codice ATECO. Esempio non esaustivo a solo scopo illustrativo:

Settore (ATECO) Coefficiente Spese forfetarie implicite
Industrie alimentari e delle bevande 40% 60%
Commercio all’ingrosso e dettaglio 40% 60%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 40% 60%
Commercio ambulante di altri prodotti 54% 46%
Costruzioni e attività immobiliari 86% 14%
Intermediari del commercio 62% 38%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40% 60%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (consulenti, designer, sviluppatori ecc.) 78% 22%
Altre attività economiche 67% 33%

I valori sono di esempio; verificare il coefficiente vigente per il proprio codice ATECO.

Fatturazione elettronica

Per i contribuenti in regime forfettario la fatturazione elettronica via SDI è obbligatoria. Le fatture riportano natura N2.2 per operazioni senza IVA in rivalsa e la dicitura sul regime agevolato. Per importi superiori a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo con assolvimento virtuale.

Elementi tipici in fattura
  • Natura IVA: N2.2 (operazioni non soggette).
  • Ritenute: non si applicano ritenute d’acconto.
  • Dicitura regime: riferimenti agli artt. della L. 190/2014.
Buone pratiche
  • Aggiorna PEC/codice destinatario del cliente.
  • Gestisci correttamente il bollo virtuale.
  • Conserva a norma i documenti elettronici.

Cause ostative e incompatibilità

  • 1) Uso di regimi speciali IVA (es. regimi agricoli, agenzie di viaggio).
  • 2) Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o s.r.l. “riconducibili”.
  • 3) Prevalenza di operazioni verso ex datore di lavoro in determinate condizioni.
  • 4) Possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
  • 5) Limite alle spese sostenute per il personale dipendnete e assimilato.

Quanto al punto 1) non possono aderire al regime forfettario i soggetti che esercitano attività per le quali si applicano regimi IVA speciali o regimi forfetari di determinazione del reddito diversi da quello della Legge 190/2014.

  • Agricoltura e attività connesse, pesca
  • Vendita di sali e tabacchi
  • Commercio dei fiammiferi
  • Editoria
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/1972
  • Agenzie di viaggi e turismo
  • Agriturismo
  • Vendite a domicilio
  • Rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione

Riferimento: art. 1, comma 57, Legge 190/2014.

Quanto al punto 2), la partecipazione in srl (trasparenti o non) preclude l’utilizzo del regime solo al ricorrere delle seguenti condizioni:
1) deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
2) la srl deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario.

Nell'ipotesi di partecipazione in società di persone, la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuoverla.
Questo principio opera per tutte le partecipazioni (anche a titolo di nuda proprietà) in società di persone, con la sola eccezione delle società semplici (ad es., agricole, immobiliari o proprietarie di partecipazioni), a meno che le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.

In merito alla causa ostativa di cui al punto 3), l'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2019 ha precisato che i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i ricavi conseguiti/compensi percepiti. La causa ostativa scatta se più del 50% dei ricavi/compensi percepiti nell'anno derivino da fatture verso datori di lavoro/soggetto ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'mposta. La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo di imposta.

In merito al punto 4), costituisce causa ostativa al regime il possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di € 30.000. (per il solo periodo di imposta 2025 il limite è stato elevato a 35mila euro)

Il Ddl di Bilancio per il 2026 conferma il limite di reddito a 35 mila euro, già previsto per il 2025. Una norma che consente di rimanere nel regime agevolato anche coloro che — per un aumento di retribuzione o un adeguamento pensionistico — si trovano nel 2025 a superare la soglia “ordinaria” di 30 mila euro.

La verifica reddituale va fatta sui corrispettivi percepiti come dipendente e/o pensionato dell'anno precedente.Perciò, per esemplificare, chi riceve 32mila euro di pensione nel 2025, senza l'intervento del Ddl Bilancio, sarebbe destinato ad uscire dal forfait nel 2026. Se il Parlamento dovesse invece approvare la norma potrà rimanere nel regime agevolato con imposta al 15% (o 5% per le nuove attività economiche).

In merito al punto 5), occorre verificare le spese per lavoratori dipendenti, per collaboratori coordinati e continuativi, per compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro: tali spese non devono eccedere la soglia dei 20mila euro annui. Nel computo di tale limite vanno inclusi sia il costo della retribuzione sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali (INPS e INAIL).

Come applicarlo

come applicare il regime forgettario
regime forfettario modello AA9/12

Uscita dal regime

Il superamento delle soglie comporta l’uscita dal regime secondo due casistiche: uscita differita (anno successivo) se ricavi/compensi > 85.000 ma entro € 100.000; uscita immediata se oltre € 100.000 con applicazione dell’IVA dal momento di superamento.

In caso di uscita, prestare attenzione al pro‑rata IVA e alle comunicazioni ai clienti/fornitori.

Contributi previdenziali

I contributi INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti) restano dovuti. Alcune agevolazioni contributive possono essere disponibili per nuove aperture secondo i requisiti di legge.

In particolare ai soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dichiarano redditi di impresa, anche in regime forfettario, hanno la possibilità di richiedere, attraverso apposita comunicazione telematica all'Inps, la riduzione del 50% delle contraiubuzione dovuta. Tale agevolazione è prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 all'articolo 1, comma 186.

La riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi, dalla data di avvio dell'attività di impresa ed è alternativa ad altre kisure agevolative vigenti che prevedono risuzioni di aliquota.

In maniera specifica, parlando di ulteriori agevolazioni contributive, si fa riferimento alla riduzione del 35% per coloro che sono iscritti nella gestione artigiani e/o commercianti e che hanno aderito al regime forfettario, nonchè alla riduzione contributiva del 50 per cento, per i titolari di pensione Inps con età superiore ai 65 anni.

Gestione Separata

Aliquote percentuali sul reddito imponibile forfetario (senza minimali fissi).

Artigiani / Commercianti

Contributi fissi + percentuali eccedenti il minimale. Possibile riduzione in presenza di specifiche norme.

Esempi di calcolo

// Esempio: professionista iscritto alla gestione separata Inps(coefficiente 78%)
Compensi incassati:      € 40.000
Reddito imponibile:      40.000 × 78% = € 31.200
Contributi INPS:         31.200 x 26,07% = € 8.134
Imposta sostitutiva 15%: 31.200 - 8.134= € 23.066 × 15% = € 3.460
Reddito netto :   40.000 − € 3.460 (imposta sostitutiva) − € 8.134 (contributi previdenziali) = € 28.406
Il Fisco mi riconosce costi forfettari per € 40.000 x 22% = € 8.800

Nota: esempio meramente indicativo.

Sanzioni (cenni)

Le violazioni in tema di fatturazione e imposta sostitutiva sono sanzionate dalla normativa vigente. In particolare, il mancato invio allo SDI, l’errata gestione del bollo e l’omesso versamento dell’imposta possono comportare sanzioni amministrative rilevanti.

Considerazioni finali

Con 85.000 € di incassi in forfettario un libero professionista porta a casa ~66.600 €.

👉 Per avere lo stesso netto in regime ordinario servono almeno 125.000 € di compensi.

👉 La parità tra i due regimi si raggiunge solo se si sostengono almeno 35.000 € di spese annue detraibili.

Il risultato? Il sistema premia chi resta sotto soglia.

Oggi oltre i due terzi degli avvocati sono in forfettario, e tra gli under 40 la percentuale supera il 90%.

Tradotto: la maggioranza fattura senza IVA, con un vantaggio competitivo diretto sui clienti privati.

Un regime nato per agevolare i giovani è diventato la normalità.

Con un effetto perverso: più cresci, più vieni penalizzato.

Così la soglia degli 85.000 € diventa un muro che divide la categoria:
- sotto sei “fortunato”;
- sopra sei “fesso”.

E allora la domanda è: che incentivo resta a crescere davvero?
Non rischiamo di aver creato un sistema che invita a rimanere piccoli e a restare sotto soglia con tutti i mezzi?
La chiamano semplificazione fiscale.
Io la vedo più come una distorsione competitiva.

FAQ

Posso detrarre costi analitici?

No: i costi sono già considerati nel coefficiente di redditività. Restano deducibili i contributi previdenziali versati.

Devo applicare l’IVA in fattura?

No, le operazioni sono senza rivalsa d’IVA; si indica la natura N2.2.

Come funziona l’imposta di bollo?

Per documenti superiori a € 77,47 si applica bollo con assolvimento virtuale secondo le regole SDI. In caso di riaddebito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo del bollo risulta assimilato ai ricavi, con la conseguenza che al bollo della fattura elettronica dei forfettari va associato il codice natura N.2.2.

Un soggetto che percepisce una pensione pari a 40mila euro annui può accedere al regime forfettario?

La risposta è negativa in quanto la norma prevede una specifica causa di esclusione per i soggetti che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (nel cui ambito è inclusa anche la pensione) per importi superiori a 30mila euro. Per l'anno 2025 il suddetto limite è stato incrementato a 35mila euro, ma limitatamente all'anno 2025.

Un soggetto forfettario iscritto ad una delle Gestioni IVS Artigiani e Commercianti dell'Inps possono usufruire di riduzioni dei contributi previdenziali?

E' possibile usufruire della riduzione del 35% per il contribuente in regime forfettario (co. 76 e 77 della Legge 190/2014) (durata fino a revoca o al momento della fuoriuscita dal regime forfettario). Se si tratta di contribuenti che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale nel periodo 1-1-2025-31-12-2025 si può avere la riduzione del 50% (co.186 Legge 207/2024) con durata per 36 mesi, alla scadenza il contribuente potrà tornare a beneficiare dello sconto del 35%. Quest'ultima, quindi è un'agevolazione unatantum, mentre la riduzione 35% è legata al fatto di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al regime forfettario, esercenti attività di impresa.

Ho aderito al regime forfettario fiscale come artigiano, automaticamente ho diritto al regime agevolato previdenziale Inps?

Per accedere al regime previdenziale agevolato Inps artigiani e/o commercianti, bisogna obbligatoriamente fare richiesta all'ente, dopo aver aderito al regime fiscale forfettario; senza l'adesione esplicita al regime previdenziale agevolato, non è possibile ottenere la riduzione contributiva. L'adesione avviene per via telematica attraverso la predisposizione del modello all'interno del sito internet dell'Inps nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Dece esserci prima l'adesione al regime fiscale agevolato e dopo a quello previdenziale, si ha diritto alla riduzione della contribuzione del 35% sia sul reddito entro il minimale sia sul reddito eventualmente eccedente.

Cosa deve scrivere nella fattura un soggetto forfettario

I contribuenti forfettari indicano nelle fatture, al posto dell'IVA la dicitura "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014. Regime fiscale forfetario ex articolo 1, commi 54-89, Legge n. 10/2014"

Soggetto forfettario libero professionista, per le prestazioni che non devono essere assoggettate a ritenuta, che dichiarazione deve rilasciare al committente?

Per le prestazioni che non devono essere assoggettate a ritenuta è possibile inserire nella fattura (o in apposita comunicazione) la seguente dicitura "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dall'articolo 1, comma 67, Legge n. 190/2014"

Il dipendente Rossi ha cessato il rapporto di lavoro con l'azienda ABC nel 2023. Rossi ha aperto una partita Iva come soggetto forfettario nel 2024, al 31 dicembre 2024 più del 50% dei compensi derivano da fatture emesse verso il suo ex datore di lavoro ABC. In tal caso si applica una causa ostativa al regime forfettario?

Rossi deve uscire da questo regime contabile dal 2025, in quanto si è verificata la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis, articolo 1, comma 57, Legge 190/2014, in quanto più del 50% dei compensi percepiti nell'anno derivano da fatture emesse verso il suo ex datore di lavoro.Tale verifica deve essere effettuata al termine di ciascun periodo d'imposta e se riscontrata, determina l'inapplicabilità del regime forfettario dall'anno successivo.

Un avvocato, in regime forfettario, deve fatturare una prestazione di servizi ad una società degli Stati Uniti. Quale codice natura deve utilizzare per tali prestazioni e per le spese vive anticipate e documentate?

La prestazione resa dall'avvocato, in regime forettario, ad una società stabilita negli Stati Uniti rientra tra quelle per cui deve essere utilizzato il codice natura N2.1 (non soggette ad Iva articoli da 7 a 7-septies DPR 633/197e, decreto Iva). Il codice da utilizzare è quello delle operazioni extraterritoriali (N2.1) e non quello abituale del regime forfettario (N2.2 operazioni non soggette, altri casi). Le spese anticipate e documentate sostenute in nome e per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile in base all'articolo 15 del decreto Iva e fatturate con codice natura N1.Ove si tratti di prestazioni generiche rese in ambito B2B, oltre all'indicazione della norma applicata, si riporta in fattura la dicitura inversione contabile (committente UE) o operazione non soggetta (extra UE).

Il professionista Bianchi in regime forfettario acquista tramite internet un software antivirus per il pc. Il software viene scaricato online a pagamento avvenuto, il fornitore è una società irlandese che emette una fattura senza Iva per tale acquisto. Cosa deve fare il professionista acquirente?

In primo luogo, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, Bianchi deve essere iscritto al Vies. In secondo luogo Bianchi deve assolvere l'Iva tramite integrazione e versare la relativa imposta entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre solare.

Il professionista Verdi in regime forfettario fa un acquisto di beni da una società francese. I prodotti partono dalla Francia e arrivano in Italia. Trattasi del primo acquisto di beni effettuato dal professionista e il corrispettivo è pari a 1000 euro.

Non si tratta di un acquisto intra-UE perchè il professionista non ha superato la soglia dei 10mila euro. Verdi comunica alla società francese di essere operatore forfettario e di non aver superato la soglia dei 10mila euro, il fornitore francese applica pertanto l'Iva del proprio paese.

Un libero professionista, in regime forfettario, gestisce anche un sito internet da cui ottiene proventi marginali. Intende cedere il sito, si chiede se la cessione onerosa del sito debba essere assoggettata a tassazione o possa essere considerata una plusvalenza non tassabile in tale regime.

Un sito internet è da ritenere qualificabile come bene immateriale, in genere come opera dell'ingegno. La sua cessione deve essere ricompresa nella fattispecie impositiva prevista dall'articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir, quale reddito assimilato di lavoro autonomo. Il reddito conseguito, se collegabile all'attività principale, concorre alla formazione del reddito complessivo prodotto in regime forfettario, altrimenti esso è sottoposto ad autonoma tassazione.

Oltre al quadro LM della dichiarazione dei redditi, quale altro quadro deve essere compilato dai soggetti forfettari?

I soggetti forfettari devono compilare il quadro RS per adempiere agli obblighi informativi previsti dai comma 69 e 73 della Legge 190/2014. Il primo obbligo riguarda l'indicazione del codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Ad esempio un professionista in regime forfettario che paga i compensi al proprio commercialista in regime ordinario Iva. Inoltre gli esercenti attività di impresa devono fornire i dati relativi al numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti, l'ammontare del costo sostenute per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, i costi dei servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi, il costo sostenuto pe il godimento di beni di terzi ed infine il costo sostenuto per gli acquisti di carburante. Gli esercenti attività di lavoro autonomo, invece, devono indicare le spese sostenute per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica, le spese per i carburanti, lubrificanti sostenuti per l'utilizzo di autoveicoli.

Ho iniziato l'attività professionale il 1° ottobre 2025 in regime forfettario e percepirò compensi per 28mila euro. Posso rimanere nel regime forfettario anche l'anno successivo.

Nel regime forfettario i compensi vanno considerati con ragguaglio ad anno, nel caso specifico il contributente perde la possibilità di rimanere nel regime contabile in quanto i compensi percepiti nel 2025, ragguagliati ad anno, sono superiori alla soglia di 85mila euro (ragguaglio 0 28.000*12/3)

Riferimenti normativi (selezione)

  • Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54–89 (introduzione del regime forfetario).
  • Legge n. 208/2015, art. 1, commi 111–113 (integrazioni).
  • DPR 633/1972 (IVA) – artt. 6, 21 e 21-bis.
  • Provvedimenti e specifiche tecniche Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e bollo.