Sponsorizzazioni sportive a favore di ASD e SSD
Le sponsorizzazioni rappresentano una delle principali fonti di finanziamento dello sport dilettantistico. Per lo sponsor, il legislatore prevede una disciplina specifica per i corrispettivi erogati a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
La disciplina riguarda sia corrispettivi in denaro sia corrispettivi in natura e presuppone che il beneficiario realizzi una specifica attività promozionale nell'interesse del soggetto erogante.
La disciplina fiscale vigente
La regola oggi è contenuta nell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021. La disposizione riproduce, nella sostanza, il meccanismo che era precedentemente previsto dall'articolo 90, comma 8, della Legge 289/2002, norma successivamente abrogata nell'ambito della riforma dello sport.
Entro il limite annuo previsto dalla legge, il corrispettivo erogato in favore dei soggetti sportivi dilettantistici indicati dalla norma costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità, quando è destinato alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor mediante una specifica attività del beneficiario.
Perché il legislatore agevola le sponsorizzazioni sportive
La disciplina delle sponsorizzazioni sportive risponde anche alla finalità di favorire gli investimenti nello sport dilettantistico, riconoscendo il valore sociale dell’attività sportiva e incentivandone il sostegno attraverso la leva fiscale.
In questa prospettiva, il legislatore ha previsto, a favore del soggetto che sostiene il costo della sponsorizzazione, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa. La Corte di Cassazione ha più volte ricondotto tale disciplina alla volontà di agevolare i soggetti che investono nello sport dilettantistico (cfr. Cass. n. 17196/2019).
La presunzione, tuttavia, opera soltanto quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge e ribadite dalla giurisprudenza di legittimità:
a) il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
b) è rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma;
c) la sponsorizzazione è finalizzata a promuovere l’immagine,
i prodotti o i servizi dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato svolge effettivamente una
specifica attività promozionale a favore dello sponsor.
Al ricorrere di tali condizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non possono essere richiesti ulteriori requisiti per riconoscere la natura pubblicitaria della spesa (tra le altre, Cass. nn. 14232/2017, 8981/2017, 7202/2017, 1420/2018, 13508/2018, 22855/2018 e 8540/2020).
Attenzione: la presunzione riguarda la qualificazione della spesa come pubblicitaria. Resta distinto il profilo dell’inerenza del costo, che deve essere valutato separatamente.
La presunzione di spesa pubblicitaria
Le sponsorizzazioni effettuate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche beneficiano di una disciplina fiscale specifica prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021, che ha sostanzialmente riprodotto la previsione già contenuta nell'art. 90, comma 8, della Legge 289/2002.
La norma stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore dei soggetti sportivi dilettantistici individuati dalla disposizione costituisce, per lo Sponsor, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, quando è finalizzato alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello Sponsor mediante una specifica attività del soggetto beneficiario.
Una presunzione legale assoluta
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha qualificato questa disciplina come una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa, e non di rappresentanza, quando risultano soddisfatti i presupposti previsti dalla legge.
In presenza di tali condizioni, non può essere negata la deducibilità della sponsorizzazione sulla sola base di valutazioni relative all'antieconomicità dell'investimento, alla sua asserita sproporzione o alla mancanza di un immediato ritorno commerciale.
La presunzione non sostituisce la prova della sponsorizzazione
La disciplina di favore non significa, tuttavia, che sia sufficiente effettuare un pagamento o emettere una fattura qualificando l'operazione come sponsorizzazione.
È necessario che la sponsorizzazione sia effettivamente finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello Sponsor e che l'ASD o SSD abbia concretamente svolto la specifica attività promozionale prevista dal rapporto.
Proprio per questo assumono particolare importanza il contratto, l'individuazione preventiva delle prestazioni pubblicitarie e la conservazione della documentazione che dimostri la loro effettiva esecuzione.
Attenzione al limite di 200.000 euro
Il limite di 200.000 euro individua l'ambito di applicazione della speciale qualificazione prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021. Il superamento di tale soglia non significa, di per sé, che l'eventuale spesa eccedente sia automaticamente indeducibile: per le somme non coperte dalla disciplina speciale occorre valutarne la deducibilità secondo le regole fiscali ordinariamente applicabili.
Approfondimento: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003, emanata con riferimento alla previgente disciplina dell'art. 90, comma 8, della Legge 289/2002, chiariva già la natura della presunzione e la necessità di una specifica attività promozionale da parte del soggetto beneficiario.
Cassazione n. 21643/2026: sponsorizzazione e spese di rappresentanza
L'ordinanza n. 21643/2026 si inserisce nell'orientamento della Corte di Cassazione relativo alla disciplina delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche. La controversia riguardava costi sostenuti nel 2008, e quindi una fattispecie alla quale trovava applicazione l'allora vigente art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza, quando sussistono i requisiti previsti dalla disciplina speciale, le spese di sponsorizzazione sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza.
La conseguenza è rilevante: l'Amministrazione finanziaria non può riqualificare la sponsorizzazione come spesa di rappresentanza semplicemente sulla base di una propria valutazione del ritorno commerciale o della convenienza economica dell'operazione, quando i presupposti della disciplina speciale risultano integrati.
I requisiti della presunzione di spesa pubblicitaria
La giurisprudenza di legittimità ha individuato in modo costante quattro condizioni essenziali:
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| 1. Soggetto sponsorizzato | Deve rientrare tra i soggetti sportivi dilettantistici previsti dalla disciplina speciale. |
| 2. Limite quantitativo | Il corrispettivo deve rientrare nel limite annuo complessivo di 200.000 euro previsto dalla norma. |
| 3. Finalità promozionale | La sponsorizzazione deve essere diretta alla promozione dell'immagine, del marchio, dei prodotti o dei servizi dello sponsor. |
| 4. Attività effettiva | La ASD/SSD deve svolgere una specifica e concreta attività promozionale a fronte del corrispettivo ricevuto. |
ASD/SSD → limite € 200.000 → finalità promozionale → attività pubblicitaria effettiva
Risultato: presunzione legale di spesa pubblicitaria
Qui potrà essere inserita l'infografica 16:9 completa di Studio Polli.La presunzione non tutela le sponsorizzazioni inesistenti o sovrafatturate
La disciplina fiscale prevista per le sponsorizzazioni sportive presuppone che l'operazione sia reale ed effettiva. La qualificazione del corrispettivo come spesa di pubblicità non può quindi essere invocata per rendere deducibili costi relativi ad attività promozionali mai eseguite o documentate per importi non corrispondenti alla prestazione realmente effettuata.
Occorre pertanto distinguere la valutazione sulla congruità o convenienza economica di una sponsorizzazione effettivamente eseguita dalla diversa ipotesi in cui venga contestata la reale esistenza dell'operazione o la corrispondenza tra la prestazione effettuata e quella rappresentata nella fattura e nella documentazione contrattuale.
Attenzione alle operazioni inesistenti
L'utilizzo in dichiarazione di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti può assumere rilevanza anche penale tributaria, ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
Per questo motivo contratto, fattura, pagamento e attività promozionale effettivamente svolta devono rappresentare in modo coerente la medesima operazione economica.
Il limite annuo di 200.000 euro
Il limite di 200.000 euro individua l'importo annuo entro il quale opera la disciplina speciale. Non rappresenta, di per sé, un divieto di sostenere sponsorizzazioni di importo superiore.
Già la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 giugno 2010, con riferimento alla previgente disposizione, aveva chiarito che l'eccedenza rispetto al limite non diventava automaticamente indeducibile: la parte eccedente doveva essere valutata secondo le regole fiscali ordinarie applicabili alle spese pubblicitarie.
Inerenza, congruità e antieconomicità
La giurisprudenza più recente ha valorizzato fortemente la portata della presunzione speciale. La Cassazione, ad esempio con l'ordinanza n. 3470/2024, ha affermato che, in presenza dei requisiti di legge, il regime speciale determina una presunzione assoluta di inerenza e congruità, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore sulla base della sola assenza di un ritorno commerciale immediatamente misurabile.
Ciò non elimina, tuttavia, la necessità di dimostrare i presupposti fattuali del rapporto: esistenza della sponsorizzazione, status del soggetto beneficiario, pagamento, finalità promozionale ed effettiva esecuzione delle prestazioni concordate.
Cos'è il contratto di sponsorizzazione
La sponsorizzazione è un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive nel quale lo sponsor riconosce un corrispettivo, in denaro o in natura, allo sponsorizzato, che assume l'obbligo di svolgere una determinata attività promozionale a favore del nome, del marchio, dell'immagine, dei prodotti o dei servizi dello sponsor.
Il contratto deve quindi distinguersi da una semplice erogazione liberale: al pagamento dello sponsor deve corrispondere una prestazione promozionale effettiva e verificabile.
Il contratto di sponsorizzazione ASD/SSD
Un buon contratto non dovrebbe limitarsi a indicare un generico «corrispettivo per sponsorizzazione». È opportuno descrivere in modo puntuale gli obblighi promozionali assunti dalla ASD/SSD e le modalità attraverso cui dovranno essere adempiuti.
Tra le clausole principali assumono particolare rilievo:
- identificazione delle parti e qualificazione del soggetto sportivo;
- oggetto della sponsorizzazione;
- durata del rapporto;
- corrispettivo, modalità e scadenze di pagamento;
- descrizione degli spazi e dei mezzi pubblicitari;
- utilizzo di marchi, denominazioni, loghi e materiale grafico;
- eventuali obblighi relativi a sito internet e social network;
- obbligo di documentare l'attività promozionale svolta;
- responsabilità delle parti e corretto utilizzo dei segni distintivi;
- clausole di risoluzione e disciplina dell'inadempimento;
- legge applicabile e foro competente, se opportuno.
Quale documentazione deve conservare lo sponsor
Una sponsorizzazione correttamente impostata dovrebbe essere accompagnata da un fascicolo documentale che permetta di ricostruire con chiarezza il rapporto e le prestazioni effettivamente eseguite.
- contratto di sponsorizzazione sottoscritto dalle parti;
- documentazione attestante la qualifica sportiva dilettantistica del beneficiario e la relativa iscrizione nei registri previsti;
- fatture e documentazione dei pagamenti;
- fotografie di divise, cartelloni, striscioni, impianti o altri supporti recanti il marchio dello sponsor;
- locandine, programmi, brochure e materiale promozionale;
- pagine web e pubblicazioni sui social network riferibili alla campagna;
- eventuali report periodici sull'attività promozionale svolta;
- corrispondenza tra sponsor e sponsorizzato relativa all'esecuzione del contratto.
La documentazione dovrebbe essere conservata in modo coerente con gli obblighi fiscali e probatori applicabili, evitando di limitarsi alla sola fattura.
Il dossier della sponsorizzazione: cosa conservare
La corretta gestione di una sponsorizzazione sportiva non si esaurisce nella sottoscrizione del contratto e nell'emissione della fattura. È opportuno che l'ASD o SSD conservi, per ciascuno Sponsor, un dossier documentale della sponsorizzazione che consenta di ricostruire il rapporto e le attività promozionali effettivamente svolte.
La documentazione dovrebbe essere coerente con le prestazioni previste nel contratto e, per quanto possibile, consentire di individuare anche il periodo nel quale la relativa attività promozionale è stata realizzata.
Cosa inserire nel dossier
- Contratto di sponsorizzazione sottoscritto dalle parti, con eventuali successive integrazioni o modifiche.
- Allegato con il piano di visibilità, nel quale siano individuate le prestazioni pubblicitarie e promozionali concordate con lo Sponsor.
- Fatture emesse in relazione al contratto di sponsorizzazione.
- Documentazione dei pagamenti, come contabili dei bonifici o altra documentazione relativa a strumenti di pagamento tracciabili.
- Fotografie di striscioni, cartellonistica, divise, backdrop, materiali promozionali o altre forme di esposizione del marchio dello Sponsor.
- Screenshot e copie delle pubblicazioni digitali, ad esempio pagine del sito internet, post sui social network, newsletter o altre comunicazioni nelle quali compare lo Sponsor.
- Materiale relativo a gare, manifestazioni ed eventi, quando rilevante ai fini delle prestazioni previste dal contratto.
- Report periodici eventualmente predisposti per riepilogare le attività promozionali effettuate.
- Corrispondenza significativa con lo Sponsor, soprattutto quando documenta richieste, approvazioni, variazioni delle attività o prestazioni sostitutive concordate.
La documentazione deve essere coerente con il contratto
Non è sufficiente accumulare genericamente fotografie o materiale pubblicitario. È preferibile che la documentazione conservata permetta di collegare le attività effettivamente realizzate alle prestazioni indicate nel contratto e nel relativo piano di visibilità.
Se, ad esempio, il contratto prevede l'esposizione del marchio dello Sponsor su uno striscione presso l'impianto sportivo, sarà opportuno conservare una o più fotografie che documentino proprio tale esposizione. Analogamente, se sono previsti post sui social network, sarà utile conservarne screenshot o altra evidenza.
Suggerimento operativo
Una soluzione semplice consiste nel creare una cartella per ogni Sponsor e per ogni stagione o annualità, organizzandola, ad esempio, nelle sottocartelle: Contratto – Fatture – Pagamenti – Foto – Social/Web – Report – Corrispondenza.
In questo modo l'ASD/SSD può disporre di una documentazione ordinata del rapporto di sponsorizzazione e delle attività promozionali effettivamente eseguite.
Contratto e fattura non bastano da soli
Nella gestione delle sponsorizzazioni sportive assume particolare importanza la prova dell'effettivo svolgimento delle attività promozionali concordate.
La giurisprudenza ha più volte affrontato casi nei quali la documentazione prodotta non era sufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria. Per questo motivo è opportuno conservare, oltre al contratto e alle fatture, anche documentazione idonea a dimostrare concretamente le attività promozionali svolte dall'ASD o SSD a favore dello Sponsor.
Approfondimento: sul tema della prova dell'effettiva attività promozionale si veda l'articolo pubblicato da FiscoOggi: “Senza una vera attività promozionale, sponsorizzazioni pro ASD indeducibili” , relativo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2990 dell'8 febbraio 2021.
Facsimile contratto di sponsorizzazione ASD/SSD
Studio Polli mette a disposizione un modello professionale di contratto di sponsorizzazione sportiva, predisposto per disciplinare in modo analitico il rapporto tra sponsor e associazione o società sportiva dilettantistica.
Il pacchetto può comprendere:
- contratto modificabile in formato Word;
- versione PDF;
- clausole dedicate alle prestazioni promozionali;
- obbligo di documentazione dell'attività pubblicitaria;
- checklist dei documenti da conservare;
- note operative per la personalizzazione del modello.
Nota: sostituire il link sottostante con l'URL definitivo della pagina prodotto.
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Risposte rapide sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.
Una sponsorizzazione a favore di una ASD è sempre integralmente deducibile?
No. Occorre verificare che ricorrano le condizioni previste dalla disciplina speciale: soggetto beneficiario qualificato, limite quantitativo, finalità promozionale e specifica attività pubblicitaria effettivamente svolta.
Qual è oggi la norma di riferimento?
Per la disciplina attuale il riferimento è l'art. 12, comma 3, D.Lgs. 36/2021. L'art. 90, comma 8, L. 289/2002 è stato abrogato, ma resta rilevante per le annualità pregresse e per la giurisprudenza formatasi sotto la precedente disciplina.
Che cosa significa limite di 200.000 euro?
È il limite annuo complessivo entro il quale opera la qualificazione speciale prevista dalla norma. Per eventuali somme eccedenti occorre verificare la deducibilità secondo le regole ordinarie.
È sufficiente avere una fattura della ASD/SSD?
No. È opportuno poter documentare anche il contratto, il pagamento e soprattutto l'effettiva attività promozionale realizzata a favore dello sponsor.
Quali prove dell'attività promozionale è opportuno conservare?
Fotografie, materiale pubblicitario, locandine, banner, divise, pagine web, post social, report e ogni altro documento idoneo a dimostrare che la prestazione concordata è stata effettivamente eseguita.
La sponsorizzazione può essere riqualificata come spesa di rappresentanza?
Quando operano i presupposti della disciplina speciale, la giurisprudenza riconosce una presunzione legale circa la natura pubblicitaria della spesa. Se invece i presupposti non sono dimostrati, il trattamento fiscale deve essere valutato secondo le regole ordinarie.
È necessario un contratto scritto?
Un contratto scritto è fortemente opportuno perché consente di definire in modo preciso le prestazioni promozionali, il corrispettivo e gli obblighi delle parti, oltre a costituire un elemento probatorio centrale in caso di verifica.
Riferimenti essenziali
- Art. 12, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
- Art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289, disciplina previgente.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010.
- Cassazione, ordinanza n. 3470 del 7 febbraio 2024.
- Cassazione, n. 38124 del 30 dicembre 2022.
- Cassazione, ordinanza n. 21643/2026, fattispecie relativa a costi sostenuti nel 2008.
Ultima modifica e/o controllo contenuti: 31/08/2026